(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino Alto-Adige n. 2 del 9 gennaio 1996)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli  artt.
53 e 54 n. 1);
  Vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, ed in particolare
l'art.  172,  come sostituito dall'art. 51 della legge provinciale 24
gennaio 1992, n. 5;
  Visto il proprio precedente decreto 1 dicembre 1992, n. 19-72/Leg.,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 53 di data 29 dicembre 1992;
  Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 12131 di data
27 ottobre 1995, non soggetta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti;
 
                              Decreta:
 
  L'art.  3  del  Regolamento di esecuzione dell'art. 172 della legge
provinciale 29 aprile 1983,n. 12, di cui al D.P.G.P. 1 dicembre 1992,
n. 19-72/Leg., pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto Adige n. 53 di data 29 dicembre 1992, e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 3.
 
  1.  La  prova  orale  sara'  rivolta  ad  accertare la preparazione
specifica sui temi oggetto dei tre gruppi di argomenti sottoindicati:
  Primo gruppo: educazione - scuola - societa':
   le problematiche relative alle scienze dell'educazione  in  ordine
alla  promozione  dell'uomo e della societa', con riferimento ai piu'
recenti contributi di  ricerca  della  pedagogia,  della  psicologia,
della sociologia;
   la  funzione della scuola nella problematica dell'educazione e nel
contesto socio-politico attuale;
   gli  obiettivi  formativi  delle   istituzioni   scolastiche   con
particolare riguardo alla scuola dell'infanzia;
   gli  apporti  formativi di altre istituzioni od organismi sociali;
educazione permanente e scuola; educazione familiare e scuola;
   la partecipazione democratica e la scuola; rapporti di interazione
tra scuola e comunita' sociale;
   conoscenza  critico-storica  e  descrittiva   degli   Orientamenti
dell'attivita'  educativa  della  scuola  dell'infanzia,  emanati con
D.P.G.P. n. 5-19/Leg.  di data 15 marzo 1995;
  Secondo  gruppo:  la  funzione  di   coordinamento   nelle   scuole
dell'infanzia e negli asili nido:
   promozione  e  coordinamento dell'attivita' educativa (innovazione
educativa; ricerca e sperimentazione;  aggiornamento;  organizzazione
delle tecniche educative);
   coordinamento pedagogico e sviluppo dell'attivita' educativa degli
asili  nido (consulenza pedagogica; proposte in merito agli indirizzi
pedagogico-assistenziali e organizzativi; offerta di indicazioni  per
l'aggiornamento del personale);
   la  comunita'  scolastica  infantile: pluralita' degli interventi;
specificita' dei ruoli; dinamica  dei  rapporti  interni  ed  esterni
(dinamiche  e  lavoro  di  gruppo; animazione e conduzione dei gruppi
nella comunita' scolastica), elementi di gestione del personale;
   organizzazione scolastica e programmazione educativa nelle  scuole
dell'infanzia (edilizia scolastica, organizzazione degli spazi, delle
attivita'   e   dei   gruppi   di   bambini  in  funzione  educativa;
organizzazione scolastica in rapporto alla necessita' di favorire  lo
sviluppo   integrato   dei   bambini   con   handicap   e  svantaggi;
programmazione dell'attivita' didattica; tecnologie educative);
   organizzazione   interna   degli   asili   nido    (programmazione
dell'attivita'  educativa,  organizzazione,  in  funzione  educativa,
degli spazi, delle attivita' e, tenendo conto dell'eta',  dei  gruppi
dei bambini);
   rapporto  e  continuita'  tra  asili  nido, scuola dell'infanzia e
scuola  elementare.  Decondizionamento  socio-culturale,  inserimento
handicappati e problematiche relative.
  Terzo  gruppo:  la  scuola dell'infanzia nell'ordinamento giuridico
nazionale e in quello della Provincia Autonoma di Trento:
   ordinamento della scuola materna statale;
   ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia di Trento;
   ordinamento concernente i criteri generali per la costruzione,  la
gestione e il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti
con interventi della Provincia;
   organi collegiali della scuola provinciale dell'infanzia;
   partecipazione alla gestione dell'asilo nido: comitato di gestione
e assemblea dei genitori;
   sperimentazione,  ricerca  educativa,  aggiornamento  culturale  e
professionale nella legislazione vigente.
 La stessa verte altresi' sulle seguenti materie:
   presentazione di una bibliografia  ragionata  delle  opere  e  dei
brani  riguardanti  i gruppi di materie, indicati e consultati per la
trattazione critica di uno o piu' argomenti sopraindicati;
   nozioni  di   diritto   amministrativo   e   costituzionale,   con
particolare riguardo ai seguenti aspetti:
    a) il rapporto di pubblico impiego;
    b) l'organizzazione amministrativa italiana;
    c)    principi   fondamentali   della   azione   della   Pubblica
Amministrazione;
    d) stato giuridico del personale della scuola dell'infanzia;
   statuto della Regione Trentino-Alto Adige.
  2. La prova orale non si intendera' superata se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno 6/10.".
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione   Trentino-Alto   Adige  ed  entrera'  in  vigore  il  giorno
successivo a quello di pubblicazione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 dicembre 1995
Registro n. 5, foglio n. 127 - Palomba